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Uno strumento per volorizzare la persona

L’insieme strutturato di conoscenze e di abilità,  acquisite  nei diversi contesti

Parole chiave: certificazione competenze (1)
Sistema nazionale certificazione delle competenze

La  certificazione delle  competenze  acquisite  nei  contesti formali, non formali ed informali è definito, dalla legge 92/2012 firmata dal Ministro Fornero ai tempi del Governo Monti, come un atto pubblico  finalizzato  a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea.  

La certificazione dovrebbe condure al rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che documenta  formalmente  l'accertamento  e  la  convalida effettuati da un  ente  pubblico, o  da  un  soggetto  accreditato/autorizzato, sulla base di  procedure di certificazione ispirate  a  criteridi   semplificazione,   tracciabilità  e  accessibilità della  documentazione e  dei  servizi.

Nella stessa legge si definisce la competenza certificabile come quell’insieme strutturato di conoscenze e  di  abilità,  acquisite  nei diversi contesti e  riconoscibili  anche  come crediti formativi, previa, appunto, apposita procedura di validazione nel  caso degli apprendimenti non formali e informali.

Si pensi a quanto possa essere utile una procedura di questo tipo in un percorso individuale finalizzato all’inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro di giovani ma soprattutto di lavoratori maturi in possesso di titoli di studio non particolarmente spendibili e con difficoltà oggettive a frequentare un corso di formazione tradizionale in aula od online.

Si pensi, in particolare, alla possibilità di valorizzare le competenze maturate in un contesto di apprendimento informale ossia quello che, anche a prescindere  da  una   scelta   intenzionale,   si   realizza   nello svolgimento, da parte di una persona, di attività nelle  situazionidi vita quotidiana e nelle  interazioni  che  in  essa  hanno  luogo,nell'ambito del lavoro, della famiglia e nel tempo libero (l’associazionismo solo a titolo esemplificativo).

Dalla legge ne è disceso, come sempre nel caso di legge delega, un decreto delegato, il 13 del 2013, chiamato alla definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni.

Solo nel gennaio di questo anno, dopo ben 8 anni e diversi governi e ministri del lavoro di vario orientamento politico, è stato però pubblicato in gazzetta ufficiale, il Decreto di recepimento Linee guida del Sistema nazionale certificazione delle competenze

Manca ancora per la concreta fruibilità del sistema, oltre alle varie discipline regionali di implementazione, un ultimo mattoncino: il fascicolo elettronico del lavoratore, previsto dal #jobsact del 2015, che dovrebbe contenere tutte le informazioni relative ai   percorsi   educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai  fini della  fruizione di ammortizzatori sociali delle persone.

Le idee, anche quelle buone, della politica e dei governi, insomma, come dovrebbe insegnarci questa vicenda, devono poi trasformarsi in atti, provvedimenti e procedure semplici, efficaci e sostenibili nell’interesse, prima di tutto, dei cittadini in particolare quelli più deboli.

Da precedenti, quindi, come questo c’è da auspicarsi che chi sarà chiamato, ad esempio, a riscrivere l’ennesima, e da augurarsi definitiva, versione del recovery plan abbia, oltre a facili slogan politici, le idee chiare su come rendere i progetti e le dichiarazioni di principio, spesso condivisibili, misure e strumenti a disposizione, in tempi brevi  e con costi sostenibili, dei cittadini.

Sistema nazionale certificazione delle competenze
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