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Abusi

La Congregazione per la dottrina della Fede ha diffuso un Vademecum per accompagnare le diocesi nella procedura in caso di abusi dei minori da parte di chierici

Parole chiave: abusi (9), cei (35)
Un Vademecum per aiutare le diocesi

“Una sorta di manuale, che dalla notitia criminis alla definitiva conclusione della causa intende prendere per mano e condurre passo passo chiunque si trovi nella necessità di procedere all’accertamento della verità nell’ambito dei delitti sopra menzionati”.  È il Vademecum della  Congregazione per la dottrina della fede su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici. Il nuovo documento, diffuso oggi, “non è testo normativo, non innova la legislazione in materia, ma si propone di rendere più chiaro un percorso”, si legge nell’introduzione.  Destinatari: “gli ordinari e agli operatori del diritto che si trovano nella necessità di dover tradurre in azioni concrete la normativa canonica circa i casi di abuso sessuale di minori compiuti da chierici”. Da ora in poi, dunque, le diocesi, gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita apostolica, le Conferenze episcopali e le diverse circoscrizioni ecclesiastiche potranno contare su uno strumento in più, che verrà aggiornato periodicamente, per combattere una “ferita profonda e dolorosa che domanda di essere guarita”.

Verifica delle informazioni.  In materia di pedofilia, per  “notitia criminis” si intende “qualunque informazione su un possibile delitto che giunga in qualunque modo all’Ordinario o al Gerarca”: “non è necessario che si tratti di una denuncia formale”, si precisa nel testo, in cui si raccomanda “molta cautela” qualora la notizia del delitto provenga da fonte anonima ma si raccomanda  di non scartare a priori quelle denunce che appaiono, ad una prima impressione, incerte o dubbie.  Per quanto riguarda la notizia di un atto di pedofilia commesso da un chierico appresa in confessione,  “è posta sotto lo strettissimo vincolo del sigillo sacramentale”:  “Occorrerà pertanto che il confessore che, durante la celebrazione del Sacramento, viene informato di un delictum gravius, cerchi di convincere il penitente a rendere note le sue informazioni per altre vie, al fine di mettere in condizione di operare chi di dovere”, la disposizione del testo.

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