Permessi lavoro e malattie oncologiche

La normativa in materia

Il Parlamento ha approvato, con un voto trasversale, la nuova normativa relativa alla conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

La nuova legge prevede, in particolare,  il diritto, per i soggetti affetti da malattie oncologiche, o affetti da malattie invalidanti e croniche, anche rare, a congedi non retribuiti, o a sospensioni dell’attività autonoma, per i lavoratori dipendenti, successivamente alla fruizione del suddetto congedo, un criterio di priorità nella conclusione degli accordi individuali di lavoro agile, e con decorrenza dall’anno 2026, per i lavoratori dipendenti affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o affetti da malattie invalidanti e croniche, anche rare, o aventi figli minorenni affetti dalle malattie in oggetto, il diritto a dieci ore annue di permesso, con relativa indennità e copertura previdenziale figurativa, per specifiche esigenze e in via aggiuntiva rispetto ai permessi già spettanti in base alla legislazione o ai contratti  collettivi nazionali di lavoro.

Si riconoscono poi  il diritto a un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi, non retribuito e con conservazione del posto di lavoro, per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

Durante il periodo di congedo il dipendente non può, ovviamente, svolgere alcun tipo di attività lavorativa, mentre possono essere fruiti, in via concorrente, altri benefici, economici o giuridici. La fruizione del congedo può decorrere solo dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.

Il periodo di congedo non è, tuttavia, computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può ,in ogni caso, procedere al riscatto, ai fini previdenziali, del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, determinati sulla base della disciplina prevista per la prosecuzione volontaria della contribuzione.

Le malattie oncologiche si sconfiggono, insomma, anche così con un lavoro “buono”, “decente” e dignitoso per chi sta soffrendo. Una battaglia che, bisogna sottolineare, è riuscita ad andare oltre gli “steccati” della battaglia politica quotidiana. Si possono, quindi, costruire insieme politiche del lavoro utili, per quanto sempre migliorabili, per il paese. L’auspicio è che questa legge, civile e doverosa, non sia un caso “spot” ma che sulle scelte cruciali per il presente, ed il futuro, del paese non rappresenti solo una bella, ma isolata, eccezione.